lunedì 5 ottobre 2009

ANZIO: CONTRASTO DELLA PROSTITUZIONE SU STRADA E TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA.


IL SINDACO

PREMESSO che il fenomeno della prostituzione esercitato su strada ha notevole diffusione sul territorio del Comune di Anzio;

VALUTATI gli effetti del fenomeno sulla sicurezza urbana;

VALUTATE inoltre le conseguenze sulla sicurezza della circolazione stradale e sull’incolumità pubblica, a causa dei comportamenti imprudenti e imprevedibili, in violazione del Codice della Strada, di quanti, alla guida dei propri veicoli, sono alla ricerca di prestazioni a pagamento;

RITENUTO che il fenomeno sopra menzionato aumenta il senso di insicurezza percepito dalla cittadinanza e determina, in concreto, conseguenze negative per l’ordinato e sicuro vivere civile;

RITENUTO pertanto necessario adottare provvedimenti per contrastare il meretricio su strada con il fine di limitare le conseguenze più sopra ricordate sulla sicurezza urbana e l’incolumità pubblica;

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 come novellato dal D.L. n. 92/2008 convertito con legge n. 125/2008;

VISTO l’art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO l’art. 16 della Legge n. 689/1981 come modificato dell’art. 6 bis della Legge n. 125/2008 di conversione del D.L. n. 92/2008 ;


ORDINA

IL DIVIETO a chiunque, in tutto il territorio comunale, di contattare soggetti dediti alla prostituzione ovvero concordare con gli stessi prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l’attività di meretricio comportamentali, manifestano comunque l’intenzione di esercitare l’attività consistente in prestazioni sessuali. Se l’interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell’avvenuta violazione alla presente ordinanza. Ferma restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi in vigore e fermi i limiti edittali fissati per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, per la violazione della presente ordinanza è stabilito l’importo del pagamento, in misura ridotta, nella somma di euro 156,00. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell’art. 13 della L. n. 689/81. Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo, alla Questura di Anzio, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Roma, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Roma, alla Polizia Provinciale di Roma, alla Compagnia dei Carabinieri di Anzio, e resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale. Il presente provvedimento ha effetto immediato ed ha validità di un anno dall’affissione all’Albo Pretorio. Il giorno stesso della sua pubblicazione all’Albo Pretorio ne sarà data immediata comunicazione al pubblico con ogni mezzo ritenuto efficace, agli organi di informazione da parte dell’Ufficio Stampa e ne sarà curata la pubblicazione sul sito Internet del Comune. Le Forze dell’Ordine e il Comando della Polizia Municipale di Anzio sono incaricate della sorveglianza e dell’esecuzione del presente provvedimento. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO

Luciano Bruschini

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