venerdì 8 maggio 2009

ANZIO: LIBERTA’ E AZIONE RIVENDICA LA PATERNITA’ DELLA CONSULTA GIOVANILE.

Stizzito ed amareggiato, Valerio Scalia, esponente dell’Associazione Culturale Libertà e Azione, dichiara: “abbiamo lavorato duramente per oltre un anno a questo progetto. L’idea è partita da noi, era uno cavalli di battaglia di Simone Bosco, nostro candidato nelle fila de La Destra. Abbiamo demandato ad Attoni di portarlo in Consiglio Comunale e così è stato. Al primo consiglio utile, nel luglio 2008, l’idea è passata all’unanimità riscontrando un notevole successo tra i banchi di maggioranza ed opposizione. Volevamo fortemente un organo politico che favorisse la partecipazione dei ragazzi alla vita sociale, economico e politica della nostra città. Tutto è nato quando abbiamo scoperto che l’articolo 12 dello Statuto Comunale della Città di Anzio prevedeva l’istituzione di un Consiglio Comunale dei Ragazzi, ovvero di un organo in grado di deliberare, in via consultiva non vincolante, in materia di politiche ambientali, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani e rapporti con l’Unicef. Stupendo! Peccato che nessuno si era però preso la briga di stilare un regolamento. Preso atto di quanto stabilito nello statuto, ci siamo immediatamente mobilitati. Dopo aver passato settimane a studiare le “carte” abbiamo proposto l’istituzione di due consigli, uno “dei bambini e dei ragazzi” under 14 (elementari e medie) e uno “dei giovani” under 26 (scuola superiore ed università) così come previsto dalla “Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale” approvata dal Consiglio d’Europa e dal “Patto della Gioventù” dell’Unione Europea. Ci siamo attenuti inoltre a quanto previsto dalla Regione Lazio, che attraverso il progetto “La parola ai giovani” incentiva l’istituzione a livello comunale di “Consigli dei Giovani”, veri e propri organismi di rappresentanza democratica di tutti i giovani residenti nel territorio di riferimento, con funzioni consultive di natura preventiva e obbligatoria su tutti gli atti amministrativi varati dal Comune che a vario titolo coinvolgono i giovani stessi, presentando gli stessi identici regolamenti promossi dalla Regione. Ahimé tale organismo risultava troppo impegnativo e si è deciso di optare per il “piano B”, ovvero per l’istituzione di una consulta giovanile, rivolta all’associazionismo giovanile, che potesse esprimere proposte ed elaborare progetti inerenti le problematiche della realtà giovanile. Tale organismo, la cui istituzione è stata deliberata di recente, potrà esprimere pareri non vincolanti richiesti dal comune e dal Consiglio Comunale e si pone come punto di riferimento e d‘informazione per i gruppi interessati alle tematiche giovanili, per la realizzazione di iniziative e come tramite tra la popolazione giovanile, le scuole e l’amministrazione comunale e raccoglierà e diffonderà materiale ed informazioni per seguire gli scopi per cui si è formata. Potranno aderire alla consulta quelle associazioni e movimenti con finalità di promozione di attività e temi legati alla condizione giovanile, con almeno dieci iscritti di età compresa tra i 14 ed i 26 anni. Condividiamo, anche se solo in parte, la scelta dell’amministrazione di procedere per gradi e siamo contenti di quanto abbiamo raggiunto. Dimostreremo a tutti che i giovani saranno un valore aggiunto e non un peso.”

In allegato il regolamento della consulta.

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE

SEZIONE I – PRINCIPI DELLA CONSULTA

Art. 1 - Costituzione

E’ costituita dal Comune di Anzio con Deliberazione di Consiglio Comunale, la “Consulta Giovanile” per le tematiche attinenti alla condizione giovanile.

Art. 2 - Finalità

La Consulta Giovanile è organo consultivo del Consiglio Comunale e dell’Amministrazione Comunale per quanto attiene alle politiche giovanili. Essa, tra l’altro:

a) esprime proposte ed elabora progetti inerenti le problematiche della realtà giovanile del Comune di Anzio;

b) esprime pareri non vincolanti richiesti dall’Amministrazione Comunale e dal Consiglio Comunale;

c) si pone come punto di riferimento e di informazione per i gruppi (associazioni e singoli) interessati alle tematiche giovanili, per la realizzazione di iniziative e come tramite tra la popolazione giovanile, le scuole e l’Amministrazione Comunale;

d) raccoglie e diffonde materiale ed informazioni per seguire gli scopi per cui si è formata.

SEZIONE II – ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE

Art. 3 - Organi della consulta giovanile

Sono organi della consulta giovanile:

a) l’assemblea, quale organo di elaborazione ed indirizzo;

b) l’ufficio di presidenza, quale organo esecutivo, composto da un presidente, un vicepresidente, un segretario ed altri 4 membri;

c) commissioni consultive, nominate dall’assemblea.

Art. 4 - Composizione dell’assemblea

Sono componenti dell’assemblea con diritto di voto:

a) i rappresentanti dei movimenti giovanili e delle associazioni giovanili che ne facciano richiesta, nel numero di n. 2 (due) rappresentanti per ognuno;

Si intende per movimento e/o associazione giovanile l’organizzazione giuridicamente costituita nel cui statuto sono esplicitamente espresse le finalità di promozione di attività e temi legati alla condizione giovanile e composta da un numero di almeno n. 10 iscritti di età compresa tra i 14 e i 26 anni.

Le associazioni che intendono fare richiesta di iscrizione alla consulta giovanile devono presentare richiesta scritta indirizzata all’uff. politiche giovanili del Comune di Anzio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione di apposito bando pubblico. Detto bando sarà pubblicato entro il mese di gennaio di ogni anno e le richieste di nuove adesioni dovranno essere presentate entro i successivi 60 giorni.

b) n. 4 (quattro) studenti che rappresentino tutti gli iscritti degli istituti scolastici superiori presenti in città. Tali componenti saranno scelti tra tutti i rappresentanti eletti negli istituti stessi.

Fanno altresì parte come componenti dell’assemblea senza diritto di voto:

a) il Sindaco o suo delegato;

b) l’Assessore alle politiche giovanili.

Art. 5 - Membri dell’assemblea

Ogni associazione che aderirà alla consulta dovrà esprimere un rappresentante all’assemblea ed un suo sostituto.

Gli istituti superiori nomineranno n. 4 componenti tra i rappresentati eletti degli istituti presenti sul territorio.

Art. 6 - Compiti dell’ assemblea

L’assemblea è organo deliberante della consulta Giovanile. Ad essa spettano tute le attribuzioni che spettano alla Consulta Giovanile ad eccezioni dei compiti specifici propri dell’ufficio presidenza di cui all’art. 12.

L’assemblea della consulta, tra l’altro, svolge i seguenti compiti:

a) formula proposte e pareri, ed elabora progetti di cui all’art. 2 punti a), b) e c);

b) nomina al proprio interno commissioni tecniche.

E’ esclusa qualsiasi forma di compenso per tali attività.

Art. 7 - Convocazione dell’assemblea

L’assemblea della Consulta Giovanile è convocata dall’ufficio presidenza nelle seguenti forme:

a) dal Presidente di propria iniziativa;

b) su richiesta di un quarto dei membri dell’assemblea;

c) su richiesta del sindaco o suo delegato.

L’assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta ogni due mesi.

La convocazione, in via ordinaria, dovrà avvenire tramite comunicazione anche telefonica e comunque almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Ogni membro dell’assemblea ed ogni suo sostituto dovrà far pervenire al segretario dell’ufficio di Presidenza il proprio recapito telefonico e comunicare eventuali variazioni

Dovrà inoltre essere comunicato all’atto di convocazione l’ordine del giorno, il tutto trasmesso dall’ufficio presidenza.

Art. 8 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

Le sedute sono valide se presenti, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea.

In seconda convocazione, che deve avvenire almeno a mezz’ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti minimo 1/3 dei componenti.

Le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

E’ necessaria la maggioranza dei 2/3 dei componenti per formulare proposte di modifica del presente Regolamento.

E’ necessaria la maggioranza assoluta dei componenti per il varo e/o la modifica di eventuali regolamenti interni ai sensi dell’art. 16.

E’ necessaria la maggioranza assoluta dei presenti per eleggere il Presidente ed i membri dell’ufficio di presidenza ai sensi degli artt. 10 e 11.

La consulta Giovanile riferisce annualmente la propria attività al consiglio Comunale.

Art. 9 - Ufficio Presidenza

Compongono l’ufficio di Presidenza:

a) il Presidente;

b) Il Vicepresidente;

c) altri 5 componenti, tra cui il Segretario.

L’ufficio di presidenza dura in carica 2 anni ed i suoi membri non sono immediatamente rieleggibili dopo un mandato consecutivo.

Art. 10 - Presidente della Consulta giovanile

Viene eletto dall’Assemblea a maggioranza assoluta.

Deve essere maggiorenne.

Svolge i seguenti compiti:

a) coordina i lavori dell’Ufficio di Presidenza e presiede l’Assemblea;

b) assume la rappresentanza formale della Consulta Giovanile.

In caso di assenza, viene sostituito in tutte le sue attribuzioni dal Vicepresidente

Art. 11 - Membri dell’ufficio di presidenza

I membri dell’ufficio di presidenza, i quali devono aver raggiunto la maggior età, vengono eletti dall’assemblea a maggioranza assoluta dei presenti, attraverso due votazioni. La prima per eleggere il Presidente e la seconda per eleggere gli altri membri dell’ufficio di Presidenza.

Colui che, tra i membri ottiene più preferenze assume la qualifica di Vicepresidente.

L’ufficio di Presidenza nomina la suo interno un segretario.

Art. 12 - Compiti dell’ufficio di Presidenza

L’ufficio di Presidenza svolge i seguenti compiti:

c) esegue le delibere dell’Assemblea;

d) gestisce le risorse secondo gli indirizzi dell’Assemblea;

e) svolge una funzione di tramite e collegamento tra Amministrazione Comunale, Consiglio Comunale e consulta Giovanile;

f) ha funzioni diu rappresentanza della Consulta Giovanile.

Art. 13 - Convocazione dell’ufficio di presidenza

L’ufficio di presidenza è convocato dal Presidente:

a) di propria iniziativa;

b) su richiesta di almeno 2 componenti dell’ufficio stesso.

In caso di indisponibilità a partecipare, il componente dell’Ufficio di Presidenza giustificherà la propria assenza al segretario dell’ufficio di Presidenza.

Se un componente è stato assente ingiustificato per 3 riunioni consecutive, l’ufficio di presidenza ne potrà rimettere il mandato all’Assemblea..

Art. 14 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

  1. Le sedute sono valide se è presente il Presidente od il Vicepresidente, ed almeno la metà dei componenti.
  2. Le deliberazioni sono valide se assunte a maggioranza dei presenti.

SEZIONE III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15 - Modifiche del Regolamento

Il Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

La consulta Giovanile può formulare proposte di modifiche del Regolamento della Consulta al Consiglio Comunale, con propria deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 8. Le modifiche devono essere comunque approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 16 - Regolamenti interni

La consulta giovanile può dotarsi di propri regolamenti interni per la disciplina di specifiche attività non regolamentate dal presente Regolamento.

Tali regolamenti devono essere sottoposti al parere della commissione consiliare pol. del Turismo, cultura, sport e alla successiva approvazione in Consiglio comunale.

Art. 17 - Sede

La consulta Giovanile ha sede presso il Palazzo Comunale del Comune di Anzio.

Art. 18 - Mezzi

La consulta Giovanile si avvale, per il suo funzionamento amministrativo, finanziario e per quanto inerente i fini istituzionali, delle risorse e delle attrezzature del Comune di Anzio.

Art. 19 - Prima Riunione

La prima riunione, alla quale partecipano i componenti della Consulta, è indetta dal Sindaco nel corso di una assemblea cittadina nella quale verrà presentato il progetto della Consulta Giovanile.

Art. 20 - Scioglimento

La Consulta Giovanile Comunale, dal momento dell’istituzione, resta in carica per l’intero mandato del Sindaco Pro Tempore. All’avvenuta elezione del nuovo Sindaco lo stesso provvederà a rinnovare gli organi della Consulta secondo le modalità espresse da questo Regolamento.

Gli organi della Consulta decadono, altresì:

a) a seguito di deliberazione dell’Assemblea adottata a maggioranza dei 2/3 dei componenti;

b) nel caso in cui non sia stato eletto il Presidente entro 60 giorni dall’insediamento;

c) revoca del Consiglio Comunale.

Art. 21 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono lo Statuto del Comune di Anzio, le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.

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