giovedì 15 novembre 2012

ANZIO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2012.



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

AVVISO

A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono tenuti al pagamento dell’Imposta Municipale Propria tutti i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E’ altresì tenuto al pagamento il concessionario per le aree demaniali ed il locatario nel caso di immobili oggetto di contratto di locazione finanziaria.
Regime agevolato viene disciplinato per gli immobili destinati ad abitazione principale, unitamente alle proprie pertinenze, ove per abitazione principale si intende il fabbricato nel quale il soggetto passivo ed il proprio nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono da considerare pertinenze esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo.

Calcolo base imponibile
L’importo su cui applicare le aliquote per la determinazione dell’Imposta dovuta è così determinato:
Aree fabbricabili: La base imponibile su cui calcolare l’Imposta  è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2012;
Fabbricati: Rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per uno dei seguenti moltiplicatori in relazione alla categoria catastale:
Tipologia Immobile
Moltiplicatore IMU
cat. A con esclusione delle A10
160
cat. C/2, C6, C7
160
cat. B
140
cat. C/3, C/4 e C/5
140
cat. A10
80
cat. D
60
cat. D5
80
cat. C/1
55
Terreni agricoli: reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 110 se trattasi di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ovvero per 135 in tutti gli altri casi.

Scadenze di pagamento e aliquote

Con delibera n.44 del 28/09/2012 il Consiglio Comunale ha approvato  le seguenti aliquote per l’applicazione  dell’Imposta Municipale Propria (IMU), per l’anno 2012, su cui determinare il saldo:
A)    Abitazione principale e relative pertinenze aliquota 0,38 per cento con detrazione di €. 200,00 oltre ad €. 50,00 per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni, interamente versato al Comune;
B)    Abitazioni e relative pertinenze possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero, ovvero da cittadini italiani residenti all’estero, purché gli stessi immobili non siano stati locati aliquota 0.38 per cento con detrazione di €. 200,00, interamente versata al Comune (cod. trib. 3912);
C)    Abitazioni possedute da società cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari , nonché gli alloggi ATER regolarmente assegnati,aliquota 0.40 per cento oltre alla detrazione di €. 200,00 per abitazione, interamente versata al Comune (cod. Trib. 3918);
D)    Per immobili posseduti ed utilizzati dal soggetto passivo per la propria attività economica, indifferentemente dalla natura giuridica dello stesso, aliquota è 0.60 per cento, da versare sia allo Stato che al Comune nelle modalità di seguito indicate.
E)     Per tutti gli altri immobili l’aliquota è del 1.06 per cento da versare sia allo Stato che al Comune nelle modalità di seguito indicate.

Nel versamento del saldo entro il 17/12/2012 il contribuente tiene conto degli acconti già regolarmente effettuati.

Modalità di versamento allo Stato
Ad eccezione dell’imposta di competenza interamente del Comune, il contribuente effettua distintamente il versamento della parte erariale (oggi pari allo 0,38 per cento salvo la possibilità per lo Stato di modificare l’aliquota entro il 10 dicembre 2012) e la quota del comune calcolata sulle aliquote approvate. 

Il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato con modello F24 o bollettino postale, utilizzando i seguenti codici tributo:

Codice tributo
Descrizione
3912
IMU abitazione principale e pertinenze – COMUNE
3913
IMU Fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE
3914
IMU terreni – COMUNE
3915
IMU Terreni -  STATO
3916
IMU aree fabbricabili – COMUNE
3917
IMU aree fabbricabili – STATO
3918
IMU altri fabbricati – COMUNE
3919
IMU altri fabbricati – STATO

Il codice catastale del Comune di Anzio da riportare è: A323.
Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta, barrando la casella “Ravv.
Di seguito ricapitoliamo le metodologie di calcolo del ravvedimento:
- “Sprint”, effettuabile entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento. La sanzione ordinaria del 30 per cento, applicabile sui pagamenti di imposte tardivi od omessi, si riduce allo 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo.
- “Breve”, effettuabile dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza, che prevede una riduzione della sanzione al 3%.
- “Lungo”, effettuabile oltre il trentesimo giorno, che prevede una riduzione della sanzione al 3,75%. In tutti i casi si calcolano anche gli interessi per i giorni di ritardo con tasso annuale pari a 2,50%,

Esempi di compilazione modello F24
Esempio 1

Proprietario di un’immobile (proprietà 100%), sua abitazione principale, di rendita pari ad €1.800 e un’autorimessa pertinenziale di €200 di rendita. Il versamento a saldo viene fatto considerando l’aliquota approvata del 0.38%  e la detrazione di €200. Il contribuente ha versato un acconto di €. 572,00. Calcolo  (€2.000 * 1,05 * 160 * 0,38%) - €. 200 = €1.076,80-  €572 (acconto) = €504,80

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI


codice ente/
codice comune

Ravv.

Immob.
variati

Acc

Saldo

Numero immobili

codice tributo

rateazione/
mese rif.
spacer
anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito
compensatispacer





A
3
2
3







X

2

3912

0101

2012

505,00


























































































SALDO (G-H)



detrazione

100,00

TOTALE    G 

505,00
H


505,00



Esempio 2
































Proprietario di un’area edificabile di 1.500 metri quadrati del valore imponibile di €200.000. Acconto versato €. 760.00 di cui €. 380,00 quota Stato e ed €. 380,00 quota comune.
Saldo quota Stato: €200.000 * 0,38%  = €760,00   - €. 380,00 (acconto quota Stato) = €. 380,00
Saldo quota Comune: €200.000 * 0,68%  = €1.360,00           - €. 380,00 (acconto quota Comuneo) = €. 980,00

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI


codice ente/
codice comune

Ravv.

Immob.
variati

Acc

Saldo

Numero immobili

codice tributo

rateazione/
mese rif.
spacer
anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito
compensatispacer





A
3
2
3







X

1

3916

0101

2012

980,00







A
3
2
3







X

1

3917

0101

2012

380,00





























































SALDO (G-H)



detrazione



TOTALE    G 

1.360,00
H


1.360,00



Esempio 3
































Proprietario di un’abitazione a disposizione (proprietà 100%) di rendita pari ad €1.500. Acconto versato €. 958,00  di cui €. 479,00 quota Stato e ed €. 479,00 quota comune.
Saldo quota Stato: €1.500 *1,05 * 160 * 0,38% = € 957,60 - €. 479 (acconto quota Stato) = €. 479,00
Saldo quota Stato: €1.500 *1,05 * 160 * 0,68% = € 1.714, - €. 479 (acconto quota comune) = €. 1.235,00

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI
codice ente/
codice comune

Ravv.

Immob.
variati

Acc

Saldo

Numero immobili

codice tributo

rateazione/
mese rif.
spacer
anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito
compensatispacer



A
3
2
3





X



1

3918

0101

2012

1235,00





A
3
2
3





X



1

3919

0101

2012

479,00

































































1714,00



1714,00


Dichiarazione
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Restano confermate le dichiarazioni ICI già presentate. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2012.

Sanzioni
L’omesso versamento è punibile con una sanzione del 30 per cento dell’imposta non versata.
L’omessa dichiarazione è punibile con una sanzione dal 100 al 200 per cento dell’imposta dovuta.
L’infedele dichiarazione è punibile con una sanzione dal 50 al 100 per cento dell’imposta dovuta.

Casi particolari


a)      Non sono ammesse riduzioni o agevolazioni per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito a parenti, affini o coniugi;
b)      In caso di immobili inagibili e immobili di interesse storico-culturale la base imponibile è ridotta al 50% ed il contribuente è tenuto a presentare idonea dichiarazione nei tempi di legge;
c)      La casa coniugale in caso di separazione legale o scioglimento del matrimonio, solo in materia IMU viene equiparata al diritto di abitazione, pertanto il soggetto passivo è il coniuge assegnatario;

e)      L’importo da versare deve essere sempre arrotondato all’euro superiore se le cifre dopo la virgola sono superiori a 0,49 centesimi, ovvero all’euro inferiore qualora le cifre siano inferiori a 0,49 centesimi.


Informazioni
Informazioni sul sito istituzionale www.comune.anzio.roma.it o direttamente presso gli sportelli dell’Ufficio Tributi in Piazza C. Battisti 25 – Anzio – il martedì ed il giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.15 alle 17.30.

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